Pubblicazione Semplificata
Ai sensi dell’art. 1, comma 125 quinquies, le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti

de Minimis, soggetti all’obbligo di pubblicazione nel “

Registro nazionale degli aiuti di Stato
” di
cui all’articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari previsti dalla

norma, semplicemente indicando sul sito internet l’esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di

fornire informazioni dettagliate mediante tale dicitura:

“Obblighi informativi per le erogazioni pubbliche: gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis ricevuti

dalla nostra impresa sono contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all’art. 52

della L. 234/2012 a cui si rinvia e consultabili al seguente

link 
https://www.rna.gov.it/RegistroNazionaleTrasparenza/faces/pages/TrasparenzaAiuto.jspx